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VALIDITA' DOCUMENTI

Si avvisa la popolazione, che ai sensi dell’art. 104 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art. 1 comma c) d) e) del D.P.R. 445/2000, rilasciati da amministrazioni pubbliche, GIA’ SCADUTI O IN SCADENZA SUCCESSIVAMENTE AL 17/03/2020 È PROROGATA AL 31 AGOSTO 2020.

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

 

D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa CAPO I Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

 c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;