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ESENZIONI IMU COVID-19 ATTIVITA' TURISTICHE SOLO SE IN FORMA IMPRENDITORIALE

A seguito delle numerose richieste pervenuteci indichiamo di seguito alcuni chiarimenti forniteci dai consulenti dell'Ente. Queste disposizioni sono interpretative della legislazione attuale e delle FAQ del Ministero, ulteriori chiarimenti o modifiche posteriori al 15.12.2020 potranno intervenire a regolamentare e chiarire la materia:
 
CASE VACANZE E B&B
Tali attività richiedano lo svolgimento in forma imprenditoriale e quindi l'iscrizione nel registro delle imprese  e conseguentemente l' iscrizione all'IVA  e l'assoggettamento degli affitti ad IRPEF e non sulla base della rendita catastale. In senso conforme vedasi i commi 3  e 5 dello articolo 7 della legge  quadro sul turismo 135/01, seppur abrogata per esclusiva competenza riconosciuta alle Regioni. In sintesi, l'esenzione è connessa al rischio d'impresa.

HOTEL, CAMPEGGI ETC

l'esenzione può trovare applicazione, solamente se il soggetto giuridico proprietario è il gestore della attività. , come richiesto alla lettera b), che richiama l'articolo 177 del DL 34/20 (per la prima rata) , SEMPLIFICANDO : IL CODICE FISCALE DEL GESTORE DEVE COINCIDERE CON IL CODICE FISCALE DEL PROPRIETARIO

ART. 78 DL 104/20 - Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate ; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (1) ;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

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